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“Cambiale di favore”

cambiale di favore 72Da NERO SU BIANCO 3/2007

 

Cose da… TRIBUNALI!

Potrebbe capitare anche a noi…

 

di firmare una “cambiale di favore” e...

Il signor D. N. firmava e consegnava al sig. P.I. dieci cambiali di favore da un milione di lire. Il sig. P. gli rilasciava dichiarazione ove si leggeva: “Io sottoscritto, P.I. nel dichiarare che gli effetti cambiali da lire un milione cadauno rilasciatemi dal sig. D.N,  sono di favore (..) e pertanto ne rispondo pienamente in forma civile e penale per qualsiasi danno ne potrebbe derivare al sig. D.N. quali mancato pagamento e protesti. Detti effetti hanno scadenza mensile continuata dalla fine di Agosto 1996 alla fine di Maggio 1997 e saranno resi mensilmente al sig. D.N. ad ogni pagamento avvenuto. Gli effetti di cui sopra sono stati rilasciati in data odierna.”  Nel marzo del ’97 il sig. D.N. citava in giudizio gli eredi del P.I. (nel frattempo deceduto) affinché fossero condannati a risarcirgli a titolo di danni materiali e di danno all’immagine lire 15 milioni per essere stato protestato per alcuni titoli di favore dati al sig. P.I.. In prima fase la domanda del D.N. non veniva accolta così questi impugnava la decisione del primo giudice. 

Il giudice d’Appello riteneva che il danno all’immagine non poteva essere liquidato se non in via equitativa ma la richiesta di 15 milioni per danni materiali doveva essere provata. Il D. ricorreva in Cassazione che con sentenza n. 14977 del 28.06.06 così decideva:

“Il protesto cambiario conferendo pubblicità ipso facto all’insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere importanza soltanto in un ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una complessa più vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che,sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interressi commerciali, onde, qualora l’illegittimo processo venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno da ritenersi “in re ipsa” (insito nella cosa stessa , andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass. 11103/98)  ed essendo il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore, da parte del giudice del relativo potere di liquidazione equitativa.”

Dunque il danno all’immagine che deriva da un protesto effettuato illegittimamente – o, come nel caso qui trattato,  perché tra emittente e prenditore esiste un accordo che stabilisce che i titoli sono ceduti solo come forma di garanzia (detta cambiale di favore, ovviamente sempre che si possa dimostrare che c’era un accordo in tal senso) – non deve essere provato perché è in re ipsa. Ciò significa che la vittima non deve dimostrare di aver effettivamente subito il danno, e tale danno all’immagine così derivato non deve essere dimostrato e quantificato perché il giudice deve provvedere in via equitativa.

Diverso è il danno materiale che potrebbe essere derivato dal protesto illegittimo, in questo caso i danni vanno puntualmente dimostrati nel loro verificarsi e nell’ammontare. 

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