Articoli scientifici
in questa sezione sono raccolti gli scritti e gli elaborati, a firma Laura Landi, aventi ad oggetto temi giuridici, pubblicati su riviste e libri. Di alcuni è possibile trovare le copie integrali di altri degli stralci.
I SOGGETTI DELL’AFFIDO CONFIVIDO E LA CONFLITTUALITÀ DI COPPIA
Questo lavoro è stato realizzato per l'incontro del 22 novembre 2011, di formazione decentrata del C.S.M. in Salerno, organizzato dal Cons. Vito Colucci.
In quaranta pagine sonostati versati rilievi normativi, di giurisprudenza, e soprattutto esperienziali, sperando di poter offrire alla magistratura una prospettiva diversa, quella di chi deve far giudicare fatti e diritti.
Per l'occasione si è valutata anche la posizione del dirito all'ascolto del figlio minore.
Di seguit, gli allegati:
- I SOGGETTI DELL’AFFIDO CONFIVIDO
E LA CONFLITTUALITÀ DI COPPIA (relazione)
- Appunti di giurisprudenza sull'affidamento dei figli
- Ascolto del minore nel diritto
- Ascolto del minore nei protocolli
Impugnabilità dei provvedimenti del giudice istruttore...
...quando non si trova una soluzione
La saggezza popolare spesso si coniuga in proverbi anche fantasiosi ma certamente capaci di esprimere emozioni e significati. Quando si dice "fare il brodo con uno stecchino" solitamente si intende "arrangiarsi con quello che si ha" ma il problema è che, tanto per continuare la perifrasi, talvolta non tutti sono d'accordo su "quale stecchino usare".
Quando il legislatore è frettoloso o "ha tanta stima nelle nostre capacità interpretative" emana norme poco chiare e di lì scaturiscono "fiumi di parole" che però a differenza della canzoni, incidono alla fine nella vita di persone comuni perdendo la caratteristica della certezza del diritto ma dando luogo a stratificazioni per aree geografiche, per distretti o peggio per "aule".
Uno dei tanti problemi emerso a seguito dell'emanazione dell'ultima novella del 2006 è quello dell'impugnabilità dei provvedimenti del giudice istruttore nei procedimenti di separazione personale.
Chiara l'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 708 c.p.c. che prevede la reclamabilità dei provvedimenti presidenziali alla Corte d'Appello, e chiara e condivisibile, in linea di principio, è la ratio. Infatti, nella maggior parte dei casi, il presidente, o il giudice delegato, sulla base di una documentazione talvolta scarna e lacunosa, è sollecitato a rendere provvedimenti provvisori ed urgenti perché le parti spesso ripongono in essi aspettative di "cambiamento" non ulteriormente differibili.
Leggi tutto: Impugnabilità dei provvedimenti del giudice istruttore...
La nuova figura del difensore del minore
Ad un anno dall'entrata in vigore della L. 149/01, l'Unione delle Camere Minorili ha pubblicato una indagine sulle prassi applicative della L. 149/01 presso i Tribunali per i minori. Il lavoro è stato realizzato dal Gruppo civile all'interno della stessa associazione, cui referente è l'avvocato Grazia Cesaro (MI) e la raccolta e l'elaborazione dati è stata curata dalla stessa unitamente all'avv. Benedetta Colobo (MI) e l'avv. Laura Landi (SA).
La legge 28 marzo 2001 n. 149 è entra in vigore nel luglio 2007 dopo una lunga scia di proroghe e nulla faceva presagire la loro interruzione repentina.
I motivi giustificati dei rinvii annuali erano sostanzialmente fondati nella necessità di predisporre criteri individuativi di nomina dei difensori e della loro qualificazione, nonché una più ampia rivisitazione del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e l'adeguamento della legge sul gratuito patrocinio all'attività professionale della nuova figura di difensore del minore.
Nonostante i buoni propositi, forse per distrazione – come qualcuno ha malignato –, al legislatore è sfuggito di emanare l'ulteriore proroga e la L. 149/01 è entrata in vigore con i chiaro-scuri che hanno costretto i giudicanti all'attività "ricostruttiva" ricorrendo all'uso delle prassi.
La situazione magmatica ha spinto l'Unione delle Camere Minorili – attraverso un gruppo di studio costituitosi all'interno della sezione civile - ad avviare un riscontro delle prassi, peraltro costantemente in divenire, sul territorio nazionale.
Assemblea Nazionale Osservatori Giustizia 2008
Gli Osservatori sulla Giustizia Civile sono organismi territoriali composti da magistrati, avvocati, personale giudiziario, docenti universitari, e tecnici che, pur di estrazione culturale non giuridica (es. psicologi, commercialisti ecc.), vivono la quotidianità della giustizia locale. In moltissime realtà giudiziarie sono presenti da anni ed in altre si vanno formando.
A partire dal 1997, annualmente si celebra l'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia e l'ultimo incontro si è tenuto a Salerno l'1 ed il 2 Giugno sul tema "Percorsi comuni tra diritto e processo".
Forte è stato il richiamo ad una formazione giuridica comune come mero tecnicismo ma soprattutto come modo di intendere la giustizia e le sue necessità. Strumentale a quest'ultimo argomento è stato il richiamo - da parte di Luciana Breggia - alla giustizia non intesa come potere ma come servizio, anzi come bene pubblico.
Oltre ai momenti comuni vi sono stati spazi di studio dei singoli gruppi di studio e tra questo non poteva mancare il "Gruppo di diritto di famiglia" costituito da oltre cinquanta avvocati e magistrati provenienti da tutt'Italia. I lavori sono stati coordinati dall'avv. Paola Lovati (foro MI) coadiuvata dall'avv. Laura Landi (foro SA)
Udienza presidenziale ed ascolto del minore
Udienza presidenziale ed ascolto del minore
nella prassi del tribunale di Salerno
Le udienze Presidenziali sono tenute, su delega del presidente, dai sei giudici della prima sezione civile (in tutto, attualmente, sono quattro sezioni civili di cui una si occupa di fallimenti ed esecuzioni) ripartiti in due unità operative. La prima sezione si occupa, oltre che di famiglia, di contenzioso, della pubblica amministrazione, societario e locazioni. Dopo l’udienza di comparizione coniugi, il presidente f.f. dovrebbe assegnare all’istruttore dovrebbe seguire la numerazione assegnando i numeri dispari alla prima unità operativa ed i numeri pari alla seconda. Ma il criterio non è rigido e qualche giudice non ci fa neanche caso quando assegna a se stesso il procedimento per la prosecuzione istruttoria.
L’aspetto positivo che si ravvisa nella prosecuzione delle procedimento con il giudice che ha tenuto l’udienza di comparizione coniugi, come Presidente facente funzioni, sta nel fatto che da un lato conosce già la questione e dall’altro è un deterrente ai fini di richieste di modifiche fondate su meri tentativi. Non dimentichiamo, infatti, che innanzi a motivi “fondati” vi è il rimedio in appello ex art. 708. ...