articoli sociali
Distacchi insopportabili
Da NERO SU BIANCO n. 17/2008
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
...di assistere a distacchi insopportabili.
Nelle storie di separazione incontriamo bambini utilizzati, usati, ma anche bambini che usano e tiranneggiano a loro volta.
Al Tribunale per i minori invece ci sono storie di bambini che spesso passano da un consulente tecnico ad un assistente sociale, dal giudice allo psicologo, poi "ascoltati", " tradotti", "interpretati" e "sezionati", insomma bambini trattati come pazienti in ospedale: da curare.
Eppure in entrambi i casi non si trovano in queste condizioni “per un loro malessere” ma a causa del malessere di coloro “che gli vogliono bene”.
Al Tribunale ordinario (T.O.) i protagonisti sono tre, al Tribunale per i minori (TM) anche "trentatrè"!
Al TO ci sono vicende di padri tiranneggiati ed umiliati da bambini "ricattati" dall'affetto morboso delle mamme e padri che dopo la separazione cominciano a "giocare al papà" a tutti costi ed “ai costi di tutti”. Ci sono però anche tante donne che vorrebbero cancellare con una spugna i padri dei loro figli e fingono di non capire di costringere i figli a fare delle scelte, o a recitare copioni, cercando di compiacerle.
Abbandono del tetto coniugale
Da NERO SU BIANCO n. 7/2008
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
di “abbandonare il tetto coniugale”.
Proviamo a cliccare su google le parole “abbandono tetto coniugale” e quello che sorprende è trovarsi davanti a più domande che risposte.
Il concetto di “abbandono del tetto coniugale” è rimasto nel nostro retaggio culturale e spesso è usato a sproposito. Rifacendoci alle fonti del diritto partiamo dagli artt. 29 e 30 della Cost., passiamo per gli art. 143 e 147 c.c. ed arriviamo all’art. 570 c.p.: “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, tra cui il famoso abbandono del domicilio domestico (la coabitazione è solo uno degli doveri scaturenti dall’unione coniugale). Gli obblighi derivanti dal matrimonio o dalla filiazione sono sia di ordine morale che materiale, nei confronti di coniuge, figli ed ascendenti (genitori, verso i quali siamo sempre tenuti a non far mancare i mezzi di sussistenza). La gravità della violazione è diversa a seconda che si effettui nei confronti del coniuge o dei figli: nel primo caso è necessaria la querela della parte offesa, nel secondo si procede d’ufficio. Tornando al reato: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 103 a € 1.032. …”. Il reato si concretizza solo innanzi ad un persistente ed ingiustificato rifiuto di coabitazione. La giurisprudenza ritiene giusta causa di abbandono "l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza" e il "grave pregiudizio per l'educazione della prole" (Cass. pen. 14.10.04 n. 44614) . Insomma qualsiasi circostanza che possa definirsi come situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza “giustifica” l’abbandono. Così non è stato considerato reato il caso di una donna che ha lasciato la famiglia quando il marito si è portato a casa i genitori anziani (Cass. pen. 12.3.99 n. 11064). Così come non ha commesso violazione, perché non ha assunto condotta connotata da “disvalore etico sociale” la donna che a causa dei maltrattamenti del marito e previo accordo con le figlie è andata via da casa (Cass pen. 14.10.04 n. 44614). Allo stesso modo non compie reato chi si allontana dal domicilio avviando contestualmente una separazione (GIP Bari 15.5.06).
Opposizione alla contravvenzione
Da NERO SU BIANCO n. 6/2008
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
di chiederci presso quale giudice fare opposizione ad una contravvenzione.
Un amico con problemi ortopedici al piede destro, detta sindrome “da piede pesante”, fu costretto qualche anno fa a fare più volte una “passeggiata” in Puglia perché per sua fortuna gli avevano notificato una contravvenzione da eccesso di velocità quasi ad un anno di distanza dalla commessa infrazione. Avviato il procedimento di opposizione innanzi al Prefetto (perché a parer mio anche a costo del raddoppio della contravvenzione non conviene mai bruciarsi una possibilità e ricorrere immediatamente al Giudice di Pace) questo come prevedibile non rispondeva nei termini di legge ed emanava ingiunzione, a questo punto l’amico, è andato una prima volta a depositare l’opposizione, una seconda ed una terza per la trattazione. Insomma quasi la tecnica del contrappasso dantesco: per tutte le volte che ha dovuto percorrere quella strada ha ampiamente espiato e per di più il Giudice di Pace che gli annullato la contravvenzione non ha condannato la Prefettura neanche alla refusione delle spese del carburante impiegato per quelle “gite forzose”. Morale della favola, tutti sanno che il giudice competente per decidere sull’opposizione è quello del luogo dove l’infrazione viene commessa ed ora lo sa bene anche quell’amico con problemi all’arto inferiore destro!
C’è però un caso in cui è possibile fare opposizione presso il Giudice di Pace “dietro l’angolo” senza percorrere tanti chilometri.