La certezza del diritto ha come riferimento le leggi e le norme che regolano le situazioni concrete. Il compito arduo spetta ai giudici, i quali fanno del loro meglio per riuscire a filtrare attraverso la sola lettura dei documenti o l'ascolto dei testimoni quella che è la situazione reale. Sanno che ciò che appare può non essere la realtà a differenza dell'avvocato che sa che ciò che è vero non sempre appare tale, o ancor peggio non è dimostrabile! Pertanto il provvedimento stabilito per uno non è detto che possa essere l'identico risultato per un altro. Esistono, però, gli orientamenti, non vincolanti, di giurisprudenza costituiti da precedenti della Corte Suprema di legittimità. Utili sono anche i riferimenti della giurisprudenza di Merito (Tribunali e Corti d'Appello). |
Il padre non può imporre nuova fede ai figli
Un signore dopo la separazione abbraccia una nuova fede, e per entusiasmo e nuovo fervore vuole coinvolgere anche le figlie portandole con sè agli incontri presso "la sala del Regno" ed altre attività. Alle opposizioni della moglie scaturisce un contenzioso che si conclude con un punto della Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, 4.11.2013, n. 24683) che stauisce il principio secondo cui "L'età delle figlie non consentisse loro di praticare una scelta coonfessionale veramente autonoma e fosse inopportuno uno stravolgimento di credo religioso che potesse essere elaborato con la necessaria maturità, considerato che le minori avevano vissuto in un contesto connotato dal credo religioso cattolico".
Condannata la madre che si trasferisce
"il figlio l'ho fatto io e me lo porto dove voglio". Questo è il pensiero che regola spesso le scelte di una madre dopo la separazione, e pare che altrettanto spesso i giudici n sede civile "approvino". Infatti nonostante il diritto del figlio alla frequentazione ad entrambi i genitori ribadito dalla legge 54 del 2006 (affidamento condiviso) molti tribunali di Italia non hanno inteso cambiare collocazione del bambino dalla madre al padre nei casi in cui la signora abbia cambiato residenza al figlio.
Nella vicenda, la signora richiama un provvedimento della Cass 34024/2010 per sottolineare di non avere obbligo di permanenza territoriale.
La cassazione penale però, con questa sent. del 23.10.2013 n. 43292 è di diverso avviso, in applicazione all'art. 388 cp scrive:
Questa sezione della Corte si è infatti più volte espressa nel senso che l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la "frustrazione" delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6, 33719/2010 Rv. 248157, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti del luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario; massime precedenti Conformi: N. 37118 del 2004 Rv. 230211, N. 32846 del 2009 Rv. 24462).
Stile e tenore di vita: mantenimento dovuto anche in matrimonio breve
Se il marito è ricchissimo, e dunque il tenore di vita potenziale è alto, anche in caso di matrimonio breve e stile di vita contenuto, l'assegno di mantenimento è dovuto, anche quando lei lavora. La Cassazione stabilisce (Sez I, 16.10.2013 n. 23442) che "a rilevanza del patrimonio immobiliare costituisce indice della disponibilità delle risorse economiche". ("al fine dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di "understatement" o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata quale era indubbiamente quella dei coniugi A. e M.. Vi è poi da considerare la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell'altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio.")
L'interesse del minore prevale anche sui reati
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma 2, c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell' interesse del minore nel caso concreto.
C.Cost. 23.2.12 n. 31
Non c'è violazione dell'art. 388 cp se c'è motivo plausibile
Il dolo, richiesto per la configurabilità del delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore (art. 388, comma secondo, cod. pen.), non è integrato nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell' interesse del minore . (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta del genitore affidatario che aveva rifiutato di consegnare la figlia minore all'altro genitore, non presentatosi all'appuntamento concordato in un luogo ove non era possibile affidare il minore ad altre persone).
Annulla senza rinvio, App. Potenza, 18/02/2010
Cass.I, 28.2.2012 n. 9190
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