Rumori e diritto alla salute
Da NERO SU BIANCO 13/2005
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
di chiedere di fermare un treno perché fa troppo rumore!
Gli abitanti di un rione sviluppatosi nei pressi di una strada ferrata ricorrevano al Giudice chiedendo un provvedimento di urgenza volto a far cessare l’intollerabile rumore notturno che si configurava come una vera e propria lesione al diritto alla salute. Il giudice ordinava una consulenza tecnica d’ufficio fonometrica per accertare l’intensità e la persistenza del rumore oltre che l’effetto rispetto alla specifico lasso temporale in cui avveniva. I risultati della perizia confermavano che il rumore era intollerabile considerato che si avvertiva in orari notturni, dunque disturbava quella particolare fase della giornata dedicata al riposo; che era persistente in quanto provocato dal passaggio di un treno merci composto da ben trenta vagoni; e non tollerabile pur non superando la soglia stabilita dalla legge 447/95. Dalla raccolta di sommarie informazioni emergeva in modo chiaro che alcuni mesi sulla linea ferroviaria limitrofa transitavano quotidianamente a forte velocità, intorno all’una di notte, treni merci di circa tenta vagoni.
Il giudice chiamato ad emanare un provvedimento urgente, esaminati gli atti, conclude che esiste il fumus boni juris, cioè già solo la parvenza del diritto delle parti che reclamano il provvedimento di cessazione della lesione del diritto alla salute. Sostiene ciò ritenendo applicabile direttamente l’art. 32 della Cost. (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività …”) e per analogia l’art. 844 c.c. per quanto riguarda il criterio della “normale tollerabilità”, anche se per il resto l’art. menzionato tutela il diritto di proprietà e non quello alla salute (“Il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano l normale tollerabilità…”). Non ritiene poi applicabile al caso concreto la legge 447 del 1995 – legge quadro sull’inquinamento acustico – perché questa legge, che indica delle soglie di tollerabilità, non sarebbe applicabile al rapporto tra privati ma solo il rapporto tra imprese ed enti locali. Invece nel rapporto tra privati si può ritenere intollerabile l’immissione sonora quando supera di 3 decibel il livello sonoro di fondo. Assodato che le immissioni acustiche notturne risultavano intollerabili, il giudicante ha ritenuto che esistesse anche l’altro elemento necessario per rendere il provvedimento d’urgenza richiesto, cioè il “periculum in mora” cioè la possibilità che i tempi di un normale procedimento giudiziario possa risolversi in danno dell’avente diritto. Infatti partendo da presupposti notori per la scienza medica, l’esposizione costante ad immissioni sonore intollerabili possono determinare una crescente situazione di disagio con riverberi sul sistema nervoso, apparato cardiovascolare e respiratorio ed il fatto che non si siano prodotti già simili danni non esclude la possibilità di ricorrere alla tutela di un provvedimento urgente che anzi trova la sua giustificazione proprio nel fine di evitare l’insorgenza di effetti dovuti al prolungamento dei tempi di un normale giudizio. Premesse queste argomentazioni, il Tribunale di Venezia si pronuncia con ordinanza accogliendo l’istanza proposta ed ordinando la cessazione immediata del transito sulla linea ferroviaria esistente nelle vicinanze delle abitazioni dei ricorrenti di convogli ferroviari adibiti a trasporto merci in orario notturno, precisando meglio: dalle 22 alle 8 del mattino.
Ma chi ha deciso di vivere vicino ad una strada ferrata cosa pensava sentire? Tutela della salute sì, ma non è eccessivo dalle dieci di sera alle otto del mattino seguente?