Lucciole e contravvenzioni
Da NERO SU BIANCO 17/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… forse no… di riaccompagnare una “signora” al suo “posto di lavoro” e…
Lasciamo gli argomenti impegnativi del diritto di famiglia che ci ha accompagnato per gli ultimi due numeri per dedicarci a cose “più frivole” e singolari che, più che capitarci di vivere, ci può capitare di sentire.
Un signore di Teramo veniva assolto dal Gup di quel tribunale con formula “il fatto non sussiste” avverso i reati di atti osceni e favoreggiamento alla prostituzione per essersi congiunto carnalmente con una prostituta all’interno della sua autovettura ed averla poi riaccompagnata sulla strada dove l’aveva “incontrata”. Il PM ricorre avverso la sentenza ritenendo che aver riaccompagnato la prostituta sul luogo del meretricio costituisca reato di favoreggiamento ed induzione alla prostituzione. A seguito di ciò, con sent. della III sez. penale della Cassazione, n. 44918/04, la suprema corte precisa: “Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente della prostituta che, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata; e ciò perché il semplice riaccompagnamento della donna non è un comportamento dotato di autonoma rilevanza ai fini penali, ma si pone piuttosto come un elemento accessorio rispetto al rapporto penalmente lecito di meretricio”. Infatti affinché si possa realizzare il reato di favoreggiamento è necessario che chi lo compie si trovi in posizione di terzietà nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente), insomma che non sia un “utilizzatore” e svolga attività di intermediazione mirata a che si compia la prestazione sessuale remunerata. Dunque riaccompagnare la signora dopo la consumazione affinché riprenda prontamente il lavoro è un atto di gentile civiltà non un favoreggiamento. Della stessa opinione è la Cassazione (con giurisprudenza consolidata, es. n. 4996/84 e 6400/91) riguardo all’esclusione del favoreggiamento alla prostituzione in capo a chi loca un appartamento ad una prostituta per motivi di abitazione personale, certo altro sarebbe se nel contratto fosse menzionato che l’uso sarebbe per l’attività di meretricio.
Già con la sentenza n. 16536/01 la Cassazione fu chiamata a dire la sua in ordine di favoreggiamento quando nel 2000 a Perugia la procura intraprese una vera e propria “opera di dissuasione” della prostituzione sequestrando le auto dei clienti in quanto “corpo del reato del favoreggiamento alla prostituzione”. Certo, a ritenere fondata questa tesi si creerebbe una ovvia differenziazione e dunque una discriminazione tra il cliente che “offre” l’auto per la realizzazione della prestazione e quello che invece va a “consumare a piedi”!
In conclusione per i giudici di legittimità è chiaro che utilizzare l’auto e/o riaccompagnare “la signora” dove la si è presa non integra gli estremi di reato ma “estremi” di civiltà!