...diritto e non solo

Non è reato: sesso tra sessantenne e bambina

egon schiele 018 amore studio 1915

Riporto da s.o.s. infanzia:

Presidente della Repubblica italiana: Appello contro la sentenza 45179 del 8 novembre 2013 della Corte di Cassazione

Il Movimento per l'Infanzia esprime sconcerto e grande preoccupazione per la sentenza n. 45179 del 8 novembre 2013 della Corte di Cassazione che, annullando la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha condannato un assistente sociale di 60 anni per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11, ha stabilito che bisognava tenere conto dell'attenuante a favore dell'imputato in quanto fra i due si era instaurata una relazione sentimentale.

La posizione della Corte di Cassazione proviene da un'impostazione adultocentrica e ideologica di stampo ottocentesco quando ancora i bambini (e in particolare modo le bambine e le donne in genere) erano privi di protezione, di diritti e dignità.

Lascia sgomenti apprendere che, secondo questa sentenza, la relazione erotico sentimentale fra una bambina di 11 anni e un assistente sociale di 60 anziché aggravare la responsabilità di un pubblico ufficiale che doveva proteggere la minore, la alleggerisce.

E' evidente che la relazione sentimentale aggrava in maniera profonda e drammatica le responsabilità dell'assistente sociale il quale, oltre che usare il corpo di una bambina per il proprio piacere sessuale, ne ha anche assoggettato completamente la psiche approfittando di uno stato di disagio e di bisogno, assicurandosi vigliaccamente una gratificazione anche sul piano emotivo.

Apprendiamo con sgomento come fra l'uomo, di sessanta anni, e la bambina (chiamata impropriamente ragazza nella sentenza della Corte di Cassazione) vi sia stata congiunzione carnale e, nonostante tale circostanza, si invochi, da parte della Corte di Cassazione, l'applicazione della minore gravità.

Rivolgiamo un appello al Presidente della Repubblica quale rappresentante dell'unità nazionale, ma anche nella qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, perchè si pronunci sulla urgenza e sulla necessità di promuovere una cultura sociale, giuridica e istituzionale di contrasto all'adultocentrismo e che sia in grado di tutelare realmente le vittime della violenza, specialmente quando queste sono donne e bambini.

contribuiamo ad esprimere la nostra indignazione

ma è evidente... il signore non porta il cognome Berluscon, dunque non è reato (grave). 

Non c'è interpretazione che regga all'indignazione... Di solito critico i titoloni dei giornali che danno addosso alle sentenze di cassazione, senza leggere con attenzione e mettere in ordine norme ed istituti giuridici ... ma in questo caso, c'è da rifiutarsi di leggere e capire. Il fatto è matematico: lui 60, lei 11 a letto nudi in flagranza di reato. E che vogliamo capire, più di questo???

fonti il giornale   movimento infanzia a chi difende la sentenza

A leggere la sentenza si intende che tutto gioca sull'elemento dell'aggravante (che la Cassazione ha ritenuto non esservi) ....

Di seguito lo stralcio della sentenza che accoglie i motivi di ricorso dell'uomo

 Cassazione penale , sez. III, sentenza 08.11.2013 n° 4517
... Omissis... 6. È invece fondato il terzo motivo, in quanto è in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d'appello ha negato il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 quater, comma 4. La sentenza impugnata, invero, ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l'atto sessuale consumato dall'imputato costituiva la forma più invasiva e, pertanto, più grave di lesione dell'altrui integrità psicofisica; mentre non rilevava che l'imputato non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. Erano poi irrilevanti il consenso della vittima e la circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell'ambito di una relazione amorosa. Ciò perché il fatto che il L. avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale, che comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. Un tale sentimento di affetto, anzi, avrebbe dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. Infine, l'imputato aveva dimostrato una notevole pervicacia.
In sintesi, secondo la corte d'appello, al di là delle frasi di stile, l'attenuante in questione non poteva essere riconosciuta perché vi era stata congiunzione carnale e perché si trattava di una ragazza minore degli anni quattordici, il cui consenso non rilevava. L'attenuante è stata quindi esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e non previsti dal legislatore, nonché di una giustificazione tautologica. Invero, esattamente il ricorrente osserva che il reato in esame indica senza dubbio un disvalore; tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori presuppone che, pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo, si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative, che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame, come emerge anche dalle sentenze di merito, l'atto sessuale si inseriva nell'ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l'abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell'ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico.
La corte d'appello in sostanza ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa, e si è limitata a negare l'attenuante per ragioni che però non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.), eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609-ter, comma 2, cod. pen.), quanto all'ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater, comma 4, in relazione all'art. 609-ter, comma 2, cod. pen.). Ne consegue che la ricorrenza dell'attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all'art. 133 cod. pen., rispetto all'elemento tipico dell'età inferiore ai dieci anni” (Sez. III, 9.7.2002, n. 37656, Capaccioli, m. 223672); “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. 133, comma primo, cod. pen.” (Sez. III, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una minore lesività” (Sez. III, 10.5.2006, n. 22036, Celante, m. 234640).
In particolare la giurisprudenza ha osservato che, premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi indicati nell'art. 133 (Sez. III, 1.7.99, Scacchi; Sez. III, 3.10.06, m. 235031). Si è, peraltro, precisato che, nell'utilizzare i parametri di cui all'art. 133 c.p. (ai fini del riconoscimento dell'attenuate speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. IV, 4.5.07, m. 235730). Invero, poiché l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. III, 29.2.00, Prillo della Rotonda; Sez. III, 24.3.00, Improta).
Nella specie, la corte d'appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un'ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l'assunto si propone quasi come un'affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l'esistenza di un rapporto amoroso, l'assenza di costrizione fisica, l'innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all'imputato, anziché alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la "minore gravità"; nonché in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore.
7. È fondato anche il quarto motivo, essendo effettivamente carente e contraddittoria anche la motivazione con la quale è stata negata l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. richiesta per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un'offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della somma di Euro 40.000,00; al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro (che li aveva accettati).
La sentenza impugnata ha negato l'attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni interessi, anche di rango costituzionale, oggetto di lesione, sicché non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro, ma dovevano considerarsi tutte le componenti del danno, ed in particolare la lesione cagionata alla dignità della minore, attraverso condotte che ne avevano compromesso il regolare sviluppo psico-fisico e le capacità di relazione sociale, tenuto conto, sotto tale profilo, della condizione di isolamento in cui la P. aveva vissuto nel corso della relazione con l'imputato e della maturazione di un distorto modello di rapporti interpersonali, foriero di inevitabili conseguenze sull'assetto di vita della minore. La corte d'appello ha poi parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato, con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress post-traumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l'assetto di vita personale e di relazione, e ciò pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia.
Si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva, perché si ammette che è mancato qualsiasi accertamento scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altresì contraddittoria, perché si afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi, sicché dovrebbe fondarsi su basi concrete, che però non vengono individuate né scientificamente accertate. La sentenza impugnata, invero, non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. Manca comunque qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta reale o della manifestata volontà risarcitoria. Esattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una affermazione di principio frutto di mera supposizione, quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile l'attenuante invocata per reati di questa specie. Fra l'altro, la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello con cui si lamentava l'incongruità della sentenza di primo grado, laddove, pur descrivendo la madre come colei che aveva “irresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmanti” e il padre come “figura assente nella vicenda”, aveva poi giudicato incongrua la somma offerta. La corte d'appello, infatti, ha respinto la censura con mere illazioni, sostenendo che i genitori, oltre alla disgregazione familiare, avevano subito “una condizione di chiaro patimento personale derivante non solo dalle serie preoccupazioni, che nell'ottica genitoriale, le vicende della figlia ponevano loro in termini di corretto sviluppo psico-fisico della minore, ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte ed all'assetto di vita della figlia minorenne”. Si è però omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla difesa, che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso della vicenda che, pur conosciuta dalla madre, si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa, in particolare, aveva specificamente eccepito: che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il risarcimento dei danni; che il comportamento della madre era stato già censurato dal giudice di primo grado; che il fratellino già non viveva con la sorella; che la famiglia era già distrutturata prima della comparsa dell'imputato; che la solitudine della ragazza apparteneva già ad un vissuto precedente, tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo; che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte come risarcimento del danno, compresa quella di Euro 40.000,00 offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni, e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante da dati fattuali concreti, anche per l'inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del reato.
8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell'ipotesi attenuata del fatto di minore gravità e della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al giudice del merito.
Il giudice di rinvio, peraltro, dovrà necessariamente compiere una nuova globale valutazione dell'intero trattamento sanzionatorio, nell'ipotesi che accolga entrambe, o anche una sola, delle suddette attenuanti.
L'ultimo motivo di ricorso - con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base - resta pertanto assorbito, ma non precluso. Il giudice del rinvio, quindi, anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle dette attenuanti, dovrà comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittorietà della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di perimetrazione della pena base, fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenza impugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla intensità del dolo, anche perché il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire “comunicazioni protette” e l'avrebbe indotta a costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso. Ciò però contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito, le quali non indicano elementi di prova in ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale A. , la quale al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell'imputato (pag. 2 della sentenza impugnata).
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla valutazione sulle richieste attenuanti ex art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. ed ex art. 62, n. 6, cod. pen., restando assorbito, ma non precluso, il motivo relativo alla determinazione della pena base. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro limitatamente alle richieste attenuanti ex art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen. ed ex art. 62, n. 6, cod. pen. Rigetta nel resto il ricorso.
 
 

 

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