Affidamento condiviso
Il 16 marzo 2006 entra in vigore la Legge dell'8 febbraio 2006 n. 54
"Disposizione in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli".
In un primo momento ha lasciato tutti molto perplessi.
Si pensa che il termine condivisione si riferisca ad una rigida ripartizione dei tempi di frequentazione e che questo possa giovare ad eliminare l'assegno di mantenimento dei figli.
Si pensa che i nonni possano intervenire nelle cause di separazione ed allargare il conflitto con schieramenti di suoceri contro suoceri per l'accaparramento di altro tempo del bambino;
si pensa che si introduce una sorta di conciliazione forzata della coppia (con la mediazione familiare); si pensa che se non c'è accordo non è applicabile l'affidamento condiviso (come era prima per l'affidamento congiunto).
Insomma, tutto ed il contrario di tutto.
Poi il tempo, che plasma e leviga tutto, ha reso la fisionimia dell'affidamento condiviso un concetto di corresponsabilità ad entrambi i genitori. Con la separazione non si esce dalla vita del figlio, se fino ad ieri si è fatti parte di questa vita. Condivisione, dunque significa assicurare ai figli la continuità del rapporto.
Chiarito ciò, gli orientamenti della giustizia si sono nuovamente appiattiti su acordi di routine tanto che è quasi prevedibile il calendario degli incontri tra padre e figlio: due pomeriggi a settimana (magari martedì e giovedì) due fine settimana al mese con pernottamento del sabato.
Tutto qui e voilà, ecco fatto l'affidamento condiviso!!!
Ho sentito dire da qualche collega che per fare un accordo consensuale di separazione bisognava "per forza" prevedere questo triste e sterile calendario. Mi chiedo: "Ma prima della separazione si stabilivano i pomeriggi che doveva trascorre con papà???"