Libretto di risparmio e diritti della banca;
Da NERO SU BIANCO 10/2005
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… di avere un libretto a risparmio con delle somme depositate, recarsi in banca per ritirare le somme e sentirsi dire: “Non è possibile!”
È capitato a M.B. che dopo aver preso atto del rifiuto si è recato dal proprio avvocato ed ha depositato in Tribunale la richiesta di Decreto Ingiuntivo per la somma indicata nel libretto (ben 33.000 euro!). Il Tribunale ha rilasciato il provvedimento richiesto che, però, una volta notificato veniva opposto dall’Istituto di credito depositario delle somme. Così si instaurava una causa per l’accertamento dei diritti delle parti. Al termine il Giudice emanava sentenza (Sent. N. 1282 del 2004 pubblicata il 5 maggio 2004 del tribunale di Salerno – II Sez. civ. G.U. dr. Aldo Carrato, che così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione avanzata nell'interesse della Banca di Roma s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di B. M. e, per l'effetto, revoca integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1640 del 2000 così come reso «inter partes» in data 29/9/2000; 2) condanna l'opposto B. M. al pagamento, a vantaggio della predetta opponente, della metà delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano, nel loro globale e totale ammontare, in complessivi euro 1382,73, di cui euro 98,13 per esborsi, euro 484,06 per diritti ed euro 800,54 per onorario, oltre iva e cap come per legge, dichiarando compensata tra le parti la residua metà;…”
In altre parole il Tribunale conferma che le somme sono trattenute dalla banca legittimamente ed il distratto titolare di libretto a deposito oltre che perderci i 33.000,00 euro ci rimette anche circa 700,00 euro di spese di giudizio – oltre quelle già dovute al suo avvocato.
A prima vista un provvedimento del genere desta sconcerto: “ma come io ho dei soldi depositati in banca con un libretto di deposito a risparmio, devo fare causa per ottenerli ed alla fine perdo pure la causa?!?”
Eh, sì purtroppo è proprio così. Infatti l’ultima operazione risaliva al 16.09.1985 – appunto quando fu effettuato l’ultimo versamento – mentre la richiesta di riscuotere le somme portate nel libretto avveniva il 14.07.2000, quasi dopo quindici anni. L’art. 2947 del codice civile stabilisce che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Nel caso qui discusso il titolare del libretto non aveva più compiuto nessun’altra operazione per circa dieci anni (sarebbe interessante sapere perché!) di tal che il suo diritto a si è prescritto, in altri termini ha perso… diritto e soldi!