Educazione e responsabilità per danni dei figli;
Da NERO SU BIANCO 5/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… di essere ritenuti responsabili per i fatti commessi dai nostri figli minori se non dimostriamo “di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata”
F. S. conducente del veicolo Honda viene coinvolto in un sinistro e cita in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, i coniugi C. perché fossero condannati al risarcimento del danno subito a seguito di collisione con il ciclomotore condotta dalla figlia, minore. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava i coniugi al pagamento della somma di £. 23.681.00 quale risarcimento del danno subito dal conducente del veicolo. I genitori della minore proponevano appello sostenendo di non essere proprietari del veicolo, di proprietà della figlia maggiorenne Antonella, contestando la ritenuta responsabilità esclusiva della figlia minore nella causazione esclusiva del sinistro.
La Corte d’Appello riteneva che non poteva affermarsi una responsabilità dei coniugi C. quali proprietari del motociclo, ma in qualità di genitori della minore danneggiante e che quindi sussisteva la loro responsabilità a norma dell’art. 2048. La Corte – con sent. Cass., sez. III, sent. n. 20322 del 20 ottobre 2005. Pres. Vittoria – est. Segreto ud. del 27/9/2005 - confermava la condanna dei convenuti a favore di F.S.. I coniugi ricorrono per cassazione sostenendo che per poter affermare la responsabilità dei genitori fosse necessario “accertare l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata…”. La corte ritiene infondato questo motivo osservando che prima dell’abbassamento della maggiore età a 18 anni i genitori non erano esonerati dal dovere di vigilanza e dalla conseguente responsabilità dei figli per i fatti commessi alla guida dei veicoli per i quali avevano ottenuto la patente di guida (la patente era conseguibile a 18 anni, la maggiore età corrispondeva a 21: caso analogo a quanto accade oggi col “patentino” per la guida dei ciclomotori).
La corte osserva che l’art. 2048 presuppone la presunzione di colpa a carico dei genitori e per superare tale presunzione è necessaria (non la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto) la prova “positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto conforme alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere, all’indole del minore.” Dunque in assenza di tale prova, i genitori sono responsabili per principio. Infatti l’art. 2048 disciplina una responsabilità per fatto proprio e non per fatto altri.
Con questa recente sentenza la Suprema Corte ha affermato dunque che la responsabilità dei genitori (a norma dell'art. 2048 cod .civ. - unitamente agli altri soggetti nella stessa disposizione normativa indicati) configura una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè per non aver, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla colpa di essi genitori, peraltro presunta… in altre parole i genitori sono sempre responsabili e tenuti al risarcimento del danno provocato dai figli minori perché è ben difficile fornire in giudizio la prova di aver educato tanto bene il proprio figlio da non essere responsabile delle sue eventuali azioni illecite.