Incarichi alla PA e pagamento;
Da NERO SU BIANCO 2/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
- se fossimo dei professionisti incaricati dal Comune – di lavorare e non essere pagati!
L’ing. N.B. conveniva in giudizio il Comune di Mentana affinché fosse condannato a pagare £. 79.988.455 per la progettazione di un centro sportivo – incarico affidatogli con delibera della giunta municipale – nonché la stessa somma a titolo di risarcimento per indebito arricchimento. Il tribunale di Roma respingeva la domanda rilevando che alla stregua della documentazione prodotta “non sussisteva la forma prescritta per i contratti stipulati dagli enti pubblici (la mera delibera di giunta, prodotta dall’attore a sostegno della propria pretesa azionata, stabiliva che il professionista nulla avrebbe potuto chiedere per la progettazione fino a quando non fosse stato ottenuto il relativo finanziamento).
Pertanto mancando il contratto di affidamento dell’incarico, con previsione di spesa e del relativo capito di bilancio nel quale essa doveva essere inserita, un obbligazione contrattuale del Comune non era ravvisabile.” Il Comune appellava tale sentenza ed il giudice di secondo grado si pronunciava a favore del professionista che otteneva la liquidazione del compenso secondo la tariffa professionale. Avverso questa sentenza, come prevedibile, il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Cassazione – con sent. Sez. unite n. 13831 del 28.03.05 – chiarisce in modo inequivocabile il principio secondo cui “Ai sensi dell’art. 55, co. 5 della L. 8.6.90 n. 142, la delibera con la quale il competente organo comunale (o provinciale) affida ad un professionista privato l’incarico per la progettazione di un opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall’attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l’esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento.
Allora se “incautamente” il professionista avesse percepito un anticipo, avrebbe dovuto restituirlo??? E quel principio costituzionale (art. 35) che recita “la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, in questo caso che significa? Insomma oltre al lavoro … le beffe!