Infortunio a scuola, chi paga?
Da NERO SU BIANCO 11/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… anzi, ai nostri figli, di infortunarsi a scuola e dover capire se e chi deve pagare
I genitori della minore M.F. C. citarono innanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Pubblica Istruzione e la scuola media “Don Morosini” per ottenere il risarcimento del danno provocato alla figlia a causa di un infortunio durante la lezione di educazione fisica.
Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello, a cui si rivolgo i genitori, conferma la sentenza del Tribunale non trovando responsabilità per l’accaduto in capo all’insegnante.
I genitori e la stessa figlia – nel frattempo divenuta maggiorenne – ricorrono per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello.
I genitori ricorrono insistendo che esiste responsabilità dell’insegnante “per colpa in vigilando” ex art. 2048 c.c. e per l’aver svolto attività pericolose ex art. 2050 c.c. senza valutare previamente le effettive possibilità delle alunne caso per caso così come richiesto dal D.M. 9.2.1979. Così impostata la richiesta avrebbe onerato l’insegnante di una dimostrazione ben difficile, e cioè dimostrare di non aver potuto impedire il fatto o di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In tal modo i ricorrenti non avrebbero dovuto dare prova della responsabilità dell’insegnante nell’accaduto. Si pronuncia la Sez. III della Cassazione con sentenza del 06/04/2006, n. 8095 e si riporta alla sentenza delle sezioni unite del 27.6.2002 n. 9346 che ha affermato “che la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048 a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo, di modo che non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che, come nella specie, l’allievo procuri a se stesso. Inoltre costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050c.c., oltre alle attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, le attività che per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per le loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. 30.10.2002 n. 15288; Cass. 27.7.1990 n. 7521) dunque va escluso che si possa considerare pericolosa nel senso indicato l’attività ginnica prevista, come quella di che trattasi, nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori che si svolga mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari (concetto già ampiamente confermato in giurisprudenza). Ricapitolando la ginnastica non è attività pericolosa, e la richiesta del danno non andava individuata nella norma che disciplina la responsabilità per fatto altrui (art. 2048 c.c.) bensì nella categoria più ampia dell’art. 2043. Dunque se nel caso esaminato si è ritenuto non sussistere la responsabilità dell’insegnante non essendo l’attività di educazione fisica annoverata tra le attività pericolose, non più tardi di una ventina di giorni dopo la Cassazione ha di nuovo affrontato l’argomento della responsabilità degli insegnanti. Infatti con sentenza del 29.04.06 n. 10042 ha affermato il principio che (per l’effetto dell’art. 61 della L. 11.07.1980 n. 312) i comportamenti anche illeciti posti in essere dagli insegnanti sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica istruzione perciò in tema di responsabilità dell’insegnante per omessa vigilanza (o anche nel caso in cui sia stata da questi delegata) è solo la Pubblica Istruzione l’unica legittimata passiva nel processo.