Foro del consumatore
Da NERO SU BIANCO 20/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… di dover andare a far causa a Milano perché non vogliamo l’enciclopedia.
sottoscrivere un contratto predisposto con riserva di foro esclusivo.
A chi non è mai capitato di imbattersi in agenti, procacciatori e venditori che propongono acquisti di tutto, dalle enciclopedie al servizio di pentole? Di solito viene richiesta la firma in calce a contratti predisposti dove tra le ultime clausole - scritte con carattere microscopico a prova della migliore vista – c’è una riserva di foro esclusivo. Con questa clausola le aziende richiedono al consumatore di accettare che in caso di lite la competenza del processo sarà di un Tribunale così lontano da casa propria tanto da scoraggiarne il ricorso.
La direttiva Europea n. 13 del 1993 ha condotto alla L. di attuazione n. 52 del 6.2.1996 che ha introdotto delle modifiche al codice civile a tutela del consumatore. Tra queste modiche ci sono gli artt. 1469 bis c.c. che al n. 19 stabilisce: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, e 1649 quinques “le clausole considerate come vessatorie ai sensi dell’art 1469 bis e 1469 ter sono inefficaci mentre il contratto rimane valido”.
Dopo vari tentennameni e diverse interpretazioni della giurisprudenza è intervenuta la Corte di cassazione a sez. unite (1 ottobre 2003 n. 14669) che ha stabilito che “La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 c.c. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista (impresa) abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località”
Tutto ciò comporta che qualora si sottoscrivesse un contratto con una clausola che riserva il foro esclusivo diverso dalla località di residenza del consumatore sottoscrittore, questi ha due possibilità: chiedere giudizialmente la dichiarazione di inefficacia con richiesta di riconoscimento del foro esclusivo relativo alla zona di residenza e condanna alle spese di giudizio (sarebbe meglio anticipare questa azione con una richiesta a mezzo racc. a.r.), oppure attendere che sorga la necessità di ricorrere al Tribunale per contestare quello scelto da controparte o individuare quello di competenza a seconda che chi inizi per primo il procedimento giudiziario sia l’impresa o il consumatore.