Risarcimento per sospensione della patente di guida;
Da NERO SU BIANCO 22/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
… la sospensione della patente e chiedere il risarcimento del danno.
Il signor C. viaggiava in centro abitato alla velocità di Km 97 superando il limite di Km 50. La Polizia stradale sollevava contravvenzione con pagamento di pena pecuniaria e gli sospendeva la patente come pena accessoria. Il sig. C. impugnava la contravvenzione con ricorso al Giudice di Pace e questi accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità del verbale impugnato. Con questa premessa il sig. C. ricorreva nuovamente al Giudice di Pace chiedendo la condanna al pagamento di una somma – da liquidarsi a titolo di equità – per il danno ricevuto per la sospensione della patente irrogata con un provvedimento annullato. Il giudicante condannava il Prefetto al pagamento della somma di € 500,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. Questa decisione però alla Prefettura non piaceva e il Ministero dell’Interno ricorreva per la cassazione della sentenza. La Corte di Cassazione, (II sez civ, 17.05.06 n. 17680/06) accoglie il ricorso.
La Suprema Corte osserva che la patente di guida rientra nelle autorizzazioni abilitative, caratterizzate dal presupposto di un giudizio di idoneità tecnica del richiedente e dunque ha una validità condizionata all’osservanza della disciplina sulla circolazione stradale ed in presenza di fatti perturbativi della circolazione stradale o che pongono in pericolo la sicurezza dei terzi, la legge prevede che la patente debba essere sospesa o revocata dall’organo accertatore. Dunque il ritiro/sospensione della patente è legittimato perché messo immediatamente in relazione alla violazione e dunque atto dovuto dell’agente. Secondo la Cassazione tutto ciò esclude la sussistenza di un danno esistenziale alla persona in quando derivante da atto dovuto della P.A. ma nel caso specifico viene escluso anche il danno materiale perché sig. C. non ha dimostrato (per esempio con la ricevuta di pagamento di un noleggio per auto, o con i biglietti di un mezzo pubblico) che la sospensione della patente gli ha arrecato un danno economico.
Quanto detto sopra sono le spiegazioni per cui la Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso del Ministero e ”cancellare” la sentenza del G.dP. che liquidava la somma a titolo di danno al sig. C.. A questo punto, però, inevitabili sono le seguenti osservazioni: se è pur vero che del danno se ne deve dare prova, nel caso illustrato il Giudice di Pace aveva liquidato a titolo di equità il pagamento di 500,00 euro. L’art. 113 c.p.c. stabilisce che il Giudice nel pronunciarsi sulla causa deve seguire le norme di diritto salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (quando il giudice è autorizzato a giudicare in base ai criteri di convenienza e comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall’applicazione di una norma giuridica.) Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause di valore non eccedente mille euro ed il sig. c. aveva appunto chiesto la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento danni entro i limiti fissati per il giudizio di equità perché certamente aveva subito dei disagi che possono consistere anche solo nel fatto di mutare le proprie abitudini.
Viene da pensare che se l’atto della sospensione della patente è dovuto - e ciò non è messo in discussione – è però, un atto “dovuto” scaturente da un atto successivamente dichiarato nullo. Allora se stabiliamo che non ne discendono danni risarcibili sembra più una scelta politica della tutela estrema delle azioni della pubblica amministrazione più che un atto di giustizia.