Diagnosi di malformazione e risarcimento
Da NERO SU BIANCO 23/2006
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
in qualità di padre, di avere il diritto al risarcimento del danno per omessa diagnosi di malformazione del feto.
La signora T. durante la gravidanza si era sottoposta a due accertamenti ecografici (ventunesima e trentesima settimana di gestazione) presso l’ambulatorio dell’ospedale di Bergamo senza che fosse rilevata alcuna anomalia nel feto.
Nell’Agosto del 1987 la signora T. partorisce un bambino affetto da varie malformazioni.
Nel 1989 i coniugi S.e T. citavano in giudizio gli Ospedali Riuniti di Bergamo per la condanna dell’ente al risarcimento dei danni adducendo che l’errore del medico nell’interpretare il quadro morfologico ecografico aveva precluso alla signora T. di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza (come previsto dall’art. 6 lett. B della L. n.194/78 con gravissime conseguenze psicologiche e patrimoniali.
Sia il padre che la madre del bimbo chiedevano un rispettivo risarcimento del danno realizzatosi alla vita sociale di relazioni, alla carriera, alla sfera emotiva visto che non avevano intenzione di procreare ancora ed in ultimo, non in ordine di importanza, il danno economico per l’aggravio di spese necessarie al bambino non sano.
L’ospedale si costituiva in giudizio sostenendo che il presunto errore del medico non comportava automaticamente il diritto all’interruzione della gravidanza (perché la L. 194/78 prevede che la madre possa interrompere la gravidanza dopo i primi 90 gg. “a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.” anche se nella pratica non è così rigido il sistema) ed inoltre che competendo tale diritto esclusivamente alla madre, il padre non vantava diritti al risarcimento del danno.
Dopo sei anni il tribunale emana sentenza accertando l’errore dell’ecografista e ritenendo che non era necessario accertare se dalla comunicazione sulle reali condizioni del feto si sarebbero verificati per la gestante i gravi turbamenti psichici (che la legge richiede per poter interrompere la gravidanza) in quanto a causa della mancata informazione si era precluso il diritto in astratto di interrompere la gravidanza. Il tribunale inoltre riconosceva anche il diritto del padre al risarcimento richiesto liquidando £. 750.000.000 a ciascun genitore e £. 252.000.000 per spese future per il bambino.
Davanti alla conferma integrale della sentenza da parte della Corte d’Appello, gli Ospedali Riuniti di Bergamo ricorrono per la Cassazione della sentenza lamentando che 1) l’interesse protetto dalla L.. 194/78 è solo quello della madre dunque il padre non doveva essere risarcito; 2) il danno eccepito dal padre non è dimostrato 3) i criteri della quantificazione sono opinabili
Per quanto riguarda il primo motivo la Cassazione - con la sent. n. 20320 del 20 ottobre 2005 della IIIsez. - richiama il principio del danno riflesso (subito dal padre) gia affermato nella sent. n. 12195 del 1998, ed un’altra sentenza della Suprema Corte (la n. 6735 del 10.05.02) che ha riconosciuto che l’inadempimento contrattuale del medico (dare l’esatta diagnosi) determina dei danni il cui risarcimento spetta ad entrambi i genitori. Ancora meglio il concetto è stato esplicato nella sent. della Cass. N. 14488 del 2004 ove si precisa che la possibilità della madre di interrompere la gravidanza rileva da un punto di vista del nesso causale del danno all’inadempimento del medico, ma non incide certo sulla categoria dei legittimi titolari alla pretesa del risarcimento - a norma dell’art. 1223 c.c. - rientrando in questi certamente anche il padre come soggetto nei cui confronti è dovuto l’esatto adempimento del medico.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, la Corte ribadisce che “unica forma di liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa, per cui la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale , ma compensativa di un pregiudizio non economico”
In conclusione va dimostrato che il danno arrecato dal medico, con l’omessa esatta comunicazione circa la salute del feto, poteva essere evitato, ma la liquidazione del danno è equitativa e tra i soggetti legittimati al risarcimento vi è anche il padre del bambino.