Il mantenimento dei nonni
Da NERO SU BIANCO 5/2007
Cose da… TRIBUNALI!
Potrebbe capitare anche a noi…
in qualità di nonni, di dover mantenere i nipoti.
Si parla tanto di mantenimento dei figli in caso di separazione ma non tutti immaginano che la separazione non è una fatto che incide solo sulle situazioni patrimoniali dei coniugi: talvolta può coinvolgere anche i parenti più prossimi come i nonni. Illuminanti sono due provvedimenti di fine 2006 del Giudice dr A. Scarpa delegato dal Presidente del tribunale di Salerno.
La signora A.T. con istanza ex art. 148, comma 2°, c.c. ricorreva al Presidente del Tribunale affinché ordinasse con decreto ai suoceri, quali nonni paterni della minore M.R., di contribuire al mantenimento della nipote, per somma non inferiore ad € 500,00 mensili, ovvero ad € 250,00 mensili, come determinata nell’ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione tra la medesima ricorrente ed il sig. P. R..
Compiuti gli indispensabili atti di istruzione, il giudice accoglieva la domanda ordinando ai nonni di versare l’importo mensile di € 250,00 mediante vaglia postale inviato al domicilio della ricorrente entro i primi cinque giorni di ciascun mese, a far tempo dal mese successivo alla pronuncia.
Bisogna evidenziare come il giudicante nell’esame dell’istanza abbia valutato con particolare attenzione gli elementi che concorrono all’emanazione di tale provvedimento.
Il giudice sottolinea preliminarmente che “l'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetti primariamente e integralmente ai loro genitori: sicché se uno dei due non voglia o non possa adempiere al proprio dovere, l'altro deve far fronte per intero alle loro esigenze, con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; mentre, nel caso in cui il genitore direttamente obbligato non abbia i mezzi sufficienti per adempiere, gli ascendenti sono chiamati a contribuire solo se anche l'altro genitore non sia in grado di provvedervi integralmente, con conseguente applicabilità, anche nei confronti degli avi, del procedimento monitorio di cui all'art. 148 comma 2 c.c. “;
Ricapitolando: l’obbligo di mantenimento spetta ai genitori, i nonni subentrano solo se neanche il genitore ricorrente è in grado di mantenere il figlio (“l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori”). Inoltre emerge con puntuale attenzione come creditori di siffatta obbligazione di mantenimento sono i genitori e non in rappresentanza dei figli, bensì “iure proprio” (come diritto proprio).
Ultima annotazione su tale provvedimento è che “rientra nei poteri affidati dall’art. 148 c.c. al Presidente del tribunale pure quello di accertare, sommariamente e pregiudizialmente, non soltanto la fondatezza delle pretese, ma pure l’ammontare delle somme da corrispondere…”
L’altro provvedimento si differenzia per aver accolto, il giudicante, la stessa istanza anche nel caso di un figlio naturale dove “ il riconoscimento del figlio naturale comporti l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l'obbligo di mantenimento”.
In conclusione anche i nonni posso essere chiamati a provvedere al mantenimento del nipote quando il genitore obbligato non provvede ed il genitore che si prende cura del minore non è in condizioni di farlo solo con le proprie capacità economiche.